Art. 43.
(Identità di copertura).

      1. Il direttore esecutivo del DGS, previa comunicazione al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, può disporre o autorizzare i direttori dell'AISE e dell'AISI affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli addetti agli organismi informativi usino, anche in ogni sede, documenti di identificazione che contengono indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte ai sensi dell'articolo 32, può essere disposta o autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e di certificati di copertura. Presso il DGS e l'Agenzia che procede all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio

 

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del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente organismo informativo. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi autorizzati è punito ai sensi delle vigenti disposizioni penali.