1. Il direttore esecutivo del DGS, previa comunicazione al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, può disporre o autorizzare i direttori dell'AISE e dell'AISI affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli addetti agli organismi informativi usino, anche in ogni sede, documenti di identificazione che contengono indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte ai sensi dell'articolo 32, può essere disposta o autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e di certificati di copertura. Presso il DGS e l'Agenzia che procede all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio